Le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni di promozione sociale (ossia gli enti no profit più diffusi) possono essere costituiti con atto notarile o con scrittura privata. L'intervento del notaio è indispensabile quando si intende costituire un'associazione che aspiri al riconoscimento (art. 14 del codice civile); in tal caso il contenuto civilistico dell'atto costitutivo è disciplinato dall'art. 16 del codice civile.
La associazioni non riconosciute prendono vita dall'accordo tra gli associati che si manifesta nell'atto costitutivo. Esso può essere redatto anche sotto forma di scrittura privata.
Dal 03 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 117//2017) vi è una differenziazione nella disciplina civilistica e fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e gli altri enti del terzo settore (tra i quali rientrano le associazioni di promozione sociale).
Affinché un’associazione sportiva dilettantistica ottenga la decommercializzazione dei corrispettivi specifici rientranti nell'attività istituzionale da essa svolta (art. 148, comma 3, del TUIR), lo statuto deve essere registrato e deve contenere le seguenti clausole (art. 148, comma 8, del TUIR):
- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare anche le disposizioni previste con l'articolo 90 della legge 289/2002, ossia:
- prevedere l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e attività didattiche e di aggiornamento;
- divieto per gli amministratori di ricoprire le medesime cariche sociali in altre associazioni o società sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- gratuità degli incarichi degli amministratori;
- obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonche' agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate a cui intende affiliarsi;
- obbligo di indicare nella dicitura “associazione sportiva dilettantistica”.
Gli altri enti del terzo settore devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
Pertanto, è fondamentale la corretta redazione dell'atto costituivo e dello statuto oltre a rispettare tutte le prescrizioni legali e fiscali al fine di ottenere la decommercializzazione delle entrate cd. Istituzionali.
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