Strumenti Deflattivi del Contenzioso e Contenzioso Tributario

Il nostro team di professionisti vi assiste nell'attuazione di quelle procedure volte alla composizione delle liti sorte con l'amministrazione finanziaria o alla loro prevenzione al fine di evitare l'instaurazione di un contenzioso tributariuo che spesso risulta essere di non vantaggiosa applicazione o antieconomico rispetto al valore della lite.
I cd "strumenti deflattivi del contenzioso" che si possono attuare previa accurata valutazione di ogni caso specifico sono:

  1. l'autotutela (art. 68, comma 1, del D.P.R. 287/1992);
  2. l'accertamento con adesione o concordato (artt. 1-13 del D. Lgs. 2187/1997);
  3. la definizione degli atti di accertamento o aquiescienza (art. 15 del D. Lgs. 218/1997);
  4. la definizione degli avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati e dal controllo formale delle dichiarazioni (artt. 2 e 3 del D. Lgs. 462/1997);
  5. la definizione agevolata delle sole sanzioni contenute in un atto di contestazione (art. 16, comma 3 e art. 17 comma 2 del D. Lgs. 472/1992);
  6. la mediazione tributaria (art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992).

Vi sono, inoltre, ulteriori strumenti attuabili in via preventiva, quali:

  1. il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997);
  2. l'interpello preventivo antielusivo (art. 21 della legge 413/1991);
  3. l'interpello per la disapplicazione di norme antielusive (art. 37 bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973);
  4. l'interpello ordinazio generalizzato (art. 11 della legge 212/2000);
  5. l'interpello internazionale (art. 8 del D. Lgs. 269/2003).

Infine, in fase contenziosa è possibile usufruire della conciliazione giudiziale (art. 48 del D. Lgs. 546/1992).
Il processo tributario è disciplinato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
      

  • in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione;
  • in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
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Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.
Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:

  • tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio;
  • le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, il “classamento” dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
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Mediazione tributaria obbligatoria
Essa è stata introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992.
Si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.
La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, notificati a partire dal 01 aprile 2012.

Il nostro studio è a tua completa disposizione per ogni chiarimeno. Puoi contattarci inviando una mail a consulenzanoprofit8@gmail.com o utilizzando il modulo contatti presente sul sito. Ti verrà inviato un preventivo con descrizione e costi della consulenza.