Adeguamento statuti degli enti del terzo settore: le ultime novità.

Adeguamento statuti degli enti del terzo settore: le ultime novità.

Gli enti senza scopo di lucro che intendono essere destinatari/beneficiari della Riforma del terzo settore, dovranno adeguare i propri statuti alla nuova disciplina prevista dal Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/217) entro il 30 giugno 2020.

Il Ministero chiarisce che l’adeguamento dello statuto ha significato di conferma della scelta di rimanere ente del terzo settore con tutte le agovolazioni ad esso riconosciute.

L’adeguamento può riguardare norme inderogabili, norme derogabili e norme facoltative.

Per quanto attiene le prime due (adeguamento obbligatorio) è sufficiente che la variazione sia approvata da un’assemblea ordinaria e all’atto della registrazione non deve essere versata l’imposta di registro.

L’adeguamento c.d. obbligatorio, poi, può realizzarsi essenzialmente attraverso due principali modalità: la prima consistente nell’inserimento di dati e regole imposti dalla nuova legge nell’ambito dello statuto sociale; la seconda consistente nella soppressione od eliminazione di alcune regole statutarie che risultano incompatibili o vietate dalla nuova disciplina.

L’adeguamento c.d. facoltativo, invece, non dovrebbe rientrare tendenzialmente nella tipologia degli adeguamenti statutari di cui qui si discorre, perché risulta carente di un elemento proprio degli adegua,menti legali poiché sprovvisto del carattere “dell’obbligatorietà”. È evidente peraltro che l’adeguamento c.d. facoltativo si potrà realizzare mediante inserimento nello statuto di clausole relative a regole particolari sfruttando gli spazi di autonomia statutaria riconosciuti dalla nuova legge.

Le disposizioni inderogabili riguardano i seguenti elementi:

  • Denominazione sociale con l’indicazione di “Ente del terso settore” o l’acronimo “ETS”;
  • Previsione che esclude lo scopo di lucro;
  • Indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  • Scelta di una o più attività di interesse generale che costituiscono l’oggetto socale dell’Ente;
  • Sede legale e patrimonio iniziale di dotazione Ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
  • Durata dell’Ente, se prevista;
  • Norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sulla rappresetnanza dell’Ente;
  • Diritti ed obblighi degli associati;
  • Requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e relativa procedura da fissare in base a criteri non discriminatori e coerenti con le finalità stabilite e l’attività di interesse generale indivisuata;
  • Norme sulla devoluzione del patriminio sociale residuo in caso di scioglimento od estinzione dell’Ente.

Le norme facoltative consentono la possibilità di sfruttare gli spazi concessi dall’autonomia statutaria della riforma. In particolare, gli Enti hanno la possibilità di:

- prevedere regole speciali riguardo i requisiti e le modalità di nomina degli amministratori, ai sensi dell’art. 26 del DLgs. 117/2017;

- prevedere nuove modalità riguardo la rappresentanza e l’intervento in assemblea, ai sensi dell’art. 24 del DLgs. 117/2017 e in materia di competenze dell’assemblea ai sensi del successivo art. 25 (ad esempio, consentire l’intervento in assemblea attraverso l’ausilio di mezzi di telecomunicazione,  favorire la partecipazione diretta degli associati limitare il numero delle deleghe conferibili a ciascun associato);

- stabilire particolari modalità per quanto riguarda l’esercizio del potere gestorio e del potere di rappresentanza degli amministratori (ad esempio, prevedere una dissociazione tra il potere gestorio riguardo determinate categorie di atti attribuito all’assemblea e il potere rappresentativo affidato al Consiglio di Amministrazione)

- svolgere attività diverse da quelle generali di cui all’art. 5 del DLgs. 117/2017, le quali però devono risultare secondarie e strumentali rispetto ad esse ed in conformità ai criteri e ai limiti che saranno stabiliti con regolamento ministeriale;

- stabilire ex ante che l’attività di interesse generale di cui all’art. 5 sarà svolta esclusivamente o principalmente in forma di impresa;

- derogare alla disciplina legale riguardo il procedimento di ammissione di nuovi associati (ad esempio, prevedere la competenza di un organo sociale diverso da quello di amministrazione);

 -  regolamentare diversamente dalla legge il termine minimo di iscrizione nel libro soci per l’esercizio del diritto di voto e attribuzione del voto multiplo per gli associati in possesso della qualifica di ETS (ad esempio, un termine maggiore di tre mesi per evitare cambi di maggioranze o, ancora, il voto doppio attribuito agli associati che rivestono la qualifica di ETS);

- prevedere regole particolari per la devoluzione del patrimonio dell’ente nell’ipotesi di un suo scioglimento od estinzione (ad esempio, un sistema articolato per la scelta dell’ETS a cui devolvere il patrimonio residuo).

In conclusione, la riforma del Terzo settore ha onerato gli enti preesistenti delle modifiche statutarie sopra indicate al solo fine del conseguimento e/o della conservazione della qualifica di ente del terzo settore.

Dott. Pasquale Di Giuseppantonio

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